Nuove modalità di gestione dei casi di positività SARS-CoV-2
Applicazione DL 7/01/2022 n. 1 art. 4
In applicazione del DL 7/01/2022 n. 1 art. 4 e della Nota interministeriale prot. 11 del 8/01/2022 si forniscono alcune indicazioni circa la gestione di casi di positività al SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Scuola dell’infanzia
In presenza di un caso positivo si prevede:
- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test in uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.
Scuola primaria
In presenza di un solo caso positivo si prevede:
- attività didattica: in presenza.
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è informati del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni (T5). Se il T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo è necessario informare il DpP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente se il T5 è positivo è necessario informare il informare il DpP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
In presenza di almeno due casi positivi:
- attività didattica: sospesa e applicazione di DDI per la durata di 10 giorni
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test in uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.
Scuola secondaria di I grado
In presenza di un solo caso positivo si prevede:
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivo FFP2. Si raccomanda di non consumare i pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
- misura sanitaria: autosorveglianza.
In presenza di due casi positivi:
A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo
B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: auto-sorveglianza.
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Si allegano documenti prodotti da ATS Insubria.
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